Seleziona una pagina

Regolamento

1. La Regione del Veneto è titolare esclusiva del marchio “Vetro artistico di Murano” di cui alla Legge Regionale 23 dicembre 1994, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.


2. Tale marchio è stato registrato presso Ufficio per l’Armonizzazione nel mercato interno di Alicante con il n. 481812.


3. La raffigurazione grafica del marchio è contenuta nel relativo manuale “Vetro artistico di Murano”.


4. La Giunta Regionale, su parere del Consorzio gestore del marchio di cui all’art. 5 bis della L.R. 23 dicembre 1994, n. 70, concede in uso tale marchio alle aziende che producono vetri artistici nel territorio dell’isola di Murano, che ne facciano richiesta e dimostrino, al momento della presentazione della domanda, di essere in possesso dei seguenti requisiti: siano regolarmente iscritte al registro imprese e/o all’albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con voci principali attinenti la produzione del vetro; risultino attive in tali registri; siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi a titolari e dipendenti; non risultino in procedura concorsuale, concordato preventivo o in fallimento; il titolare, i soci, i familiari collaboratori, non risultino condannati con sentenze penali passate in giudicato per reati contro il patrimonio o la correttezza commerciale; non risultino protestati nei cinque anni precedenti la presentazione della richiesta di uso del marchio; non risultino aperti a loro carico procedimenti da parte di enti pubblici nazionali od internazionali per comportamenti commerciali scorretti che abbiano recato danno alla produzione vetraria muranese; siano adeguatamente strutturate in relazione al tipo, qualità e quantità della propria reale produzione, tenuto conto dell’apporto dei titolari dei soci e dei collaboratori.


5. L’uso del marchio non sarà consentito per prodotti che vengono semilavorati fuori dall’isola di Murano.


6. L’uso del marchio può essere consentito esclusivamente per prodotti realizzati nell’isola di Murano, secondo criteri che pur innovativi, siano coerenti con la tradizione muranese quali:
VETRI DI PRIMA LAVORAZIONE: vetri sodocalcici trasparenti, colorati e opachi prodotti in forno a crogiolo o a vasca dalla fusione di miscele vetrificabili costituite da materie prime naturali e sintetiche e rottame di vetro ad esclusione del rottame di vetro non prodotto a Murano. La lavorazione viene effettuata prevalentemente a mano e/o con soffiatura a bocca. L’uso di macchine semiautomatiche, centrifughe o presse deve rappresentare un supporto meramente tecnologico rispetto al più prevalente intervento dell’uomo svolto nell’ambito creativo, ideativo di design e del controllo della qualità. Gli oggetti di vetro così ottenuti vengono sottoposti ad un adeguato ciclo termico di raffreddamento (ricottura), in forni o muffole di ricottura opportunamente attrezzati con apparecchiatura di controllo della temperatura quali: termocoppie e registratori.
ARTICOLI PER ILLUMINAZIONE: per essi vale quanto già riportato per i vetri di prima lavorazione.
VETRI INCISI: tramite asporto di vetro dalla superficie dell’oggetto con utensili diamantati o la tradizionale ruota in pietra abrasiva o in metallo ricoperta da polveri abrasive a diversa granulometria per realizzare una decorazione ad intaglio, a rilievo, per arrotatura.
VETRI DECORATI*: applicazione manuale sulla superficie del vetro di smalti bianchi e colorati, decorazioni in smalto (fiore, foglie, cordoli), oro, lustri, decalcomanie e successive cottura dell’oggetto per assicurare l’adesione del decoro alla superficie del vetro;
VETRI DECORATI PER ACIDATURA*: con soluzioni di acido fluoridrico e sali a base di fluoro che corrodono e satinano la superficie del vetro posta a diretto contatto con esse;
VETRO DECORATI PER SABBIATURA*: con getto ad alta pressione di aria e sabbia o microsfere di materie ad elevata durezza che abrade la superficie del vetro da essa investita;
VETRI MOLATI*: vetri sottoposti all’azione abrasiva di una mole diamantata o in pietra abrasiva o metallica ricoperta da polveri di carburo di silicio a granulometria variabile dispersa in acqua, per realizzare superfici piane o curve o sfaccettature a scopo decorativo. Le superfici molate possono poi essere lucidate sotto l’azione di un disco di sughero o di panno compresso, umidificati da una sospensione acquosa di ossido di cerio.

*Tutti i vetri sottoposti ai diversi tipi di decorazione ed a molatura devono essere prodotti nell’isola di Murano.

LAVORAZIONE MURRINE: viene innanzitutto prodotta la canna murrina o a millefiori, ottenuta con levate successive ed eventuali sagomature di vetri diversi, allo scopo di ottenere strati vitrei concentrici di vario tipo di vario colore formanti in sezione il motivo decorato voluto.La canna murrina viene quindi tagliata in brevi segmenti da 1-2 cm di lunghezza detti appunto murrine, questi sono appoggiati verticalmente su una piastra metallica rivestita di argilla in modo da comporre il disegno desiderato. La piastra viene poi riscaldata in forno affinché le murrine possano aderire l’una all’altra, ultimata tale operazione il manufatto di vetro così ottenuto viene modellato con ulteriori trattamenti termici e successivamente molato e lucidato.
SPECCHI: eseguiti impiegando come vetro di fondo il vetro piano industriale mentre le decorazioni (foglie, fiori, canne, vetri incisi etc.) utilizzate per la realizzazione della cornice, sono tutti oggetti prodotti a Murano. Il valore aggiunto delle decorazioni realizzate dovrà rappresentare almeno il 70% del valore commerciale complessivo dell’oggetto.
CONTERIE: perle di vetro colorate, di varie dimensioni ottenute con un procedimento che si articola nelle seguenti fasi: tirature del tubo di vetro e taglio di esso in segmenti; riempimento del foro dei segmenti con polvere di marmo e di carbone; arrotondamento a caldo dei segmenti all’interno dei “Vetro artistico di Murano” per ottenere le perle; estrazione della polvere di marmo e di carbone dal foro delle perle e loro lucidatura finale.
VETRI A LUME: oggetti realizzati con l’impiego di bacchetta di vetro prodotta a Murano di varie forme e colori, fusa per mezzo di uno o più bruciatori alimentati con gas. Tali oggetti devono ispirarsi alla tradizione muranese di standard qualitativo elevato o di particolare pregio innovativo vetri a lume.
PERLE: realizzate con la tecnica del vetro a lume utilizzando la bacchetta di vetro prodotta a Murano.


7. Le aziende che intendono fare uso del Marchio dovranno presentare specifica domanda alla Giunta regionale, tramite il Consorzio gestore del Marchio secondo le modalità specificate con una apposita delibera della Giunta stessa.


8. La Regione del Veneto, su segnalazione del Comitato di Tutela o del Consorzio Gestore del marchio, può effettuare i controlli necessari per accettare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli interessati nella domanda di concessione d’uso del marchio.


9. La Regione è tenuta a comunicare il provvedimento, adeguatamente motivato, di accoglimento o di diniego delle domande di concessione dell’uso del Marchio entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Consorzio gestore incaricato dell’istruttoria. Avverso il provvedimento di diniego è ammesso, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 della L.R. 70/94, il ricorso in opposizione alla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.


10. La perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 comporterà l’immediata estinzione del diritto all’uso del marchio.


11. La Regione del Veneto deve dare pubblicità della perdita del diritto d’uso del marchio nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.


12. Le aziende autorizzate all’uso del marchio devono accettare espressamente ogni clausola del presente regolamento d’uso e del manuale “Vetro artistico di Murano”


13. Le aziende autorizzate potranno usare il marchio secondo le norme stabilite dal presente regolamento e con le forme e le modalità di cui al manuale “Vetro artistico di Murano”, per esempio:
su carte da lettere e relative buste; su biglietti da visita; su carta da imballaggi e nastro adesivo per le confezioni dei prodotti realizzate secondo le prescrizioni del presente regolamento;
su cataloghi e depliant, nella pubblicità televisiva, radiofonica, cinematografica;
in siti web;
su pubblicità redazionale e tabellare a mezzo stampa;
su targhe e insegne;
su prodotti finiti;
in fiere ed esposizioni sia in Italia che all’estero;


14. Le modalità d’uso del marchio devono essere prevalentemente approvate per ogni singolo utilizzatore e i relativi contenuti fanno parte integrante di ogni singolo contratto di concessione d’uso. Gli imprenditori concessionari devono apporre il contrassegno del marchio su almeno il 60% dei propri prodotti realizzati con le modalità di cui al presente regolamento d’uso. Il mancato rispetto di tale obbligo potrà comportare l’irrogazione delle sanzioni di cui al punto 22.


15. Il marchio deve essere usato nella sua grafica originale riportata nel manuale “Vetro artistico di Murano” con espresso divieto di modifiche o cambiamenti. I contrassegni per i prodotti finiti sono forniti esclusivamente dalla Regione Veneto o dal Consorzio gestore del marchio. E’ vietato l’utilizzo di imballaggi e nastro adesivo contenenti il logo del marchio per oggetti non prodotti con le modalità di cui al presente regolamento d’uso.


16 Il marchio deve essere usato in modo tale da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale dell’impresa utilizzatrice. Il marchio deve sempre essere apposto sulla parte in vetro del prodotto;


17. Il marchio può essere concesso, e deve conseguentemente essere utilizzato, solo per quei prodotti aziendali realizzati nel pieno rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e nel manuale “Vetro artistico di Murano”.


18. I concessionari devono evitare che i prodotti con il marchio vengano posti in vendita, da sé, dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai rivenditori in modo promiscuo rispetto ad altri prodotti vetrari senza il marchio. Questi ultimi dovranno essere sempre visibilmente e chiaramente divisi dai precedenti e senza alcuna possibilità di confusione o inganno dei consumatori.


19. I contrassegni da riportare sui prodotti ai sensi del precedente art. 13 dovranno avere le caratteristiche, le forme, le dimensioni e i colori riportati nel manuale “Vetro artistico di Murano”. A ciascuna azienda sarà assegnato un codice di identificazione che apparirà su tutti i contrassegni ad essa destinati.


20. L’azienda che non ottemperi alle modalità d’uso del marchio previste nel presente regolamento e a quelle riportate nel manuale “Vetro artistico di Murano” del Marchio sarà soggetta alle sanzioni di cui al successivo art. 22.


21. Il corretto uso del Marchio e il pieno rispetto del presente regolamento sono soggetti al controllo della Regione del Veneto, su segnalazione del Consorzio gestore del Marchio, il quale potrà esperire, nel rispetto della legge, indagini e verifiche atte al conseguimento di tutte le informazioni utili a verificarne il corretto utilizzo. Gli incaricati della Regione e/o quelli del Consorzio gestore del marchio possono accedere in qualsiasi momento dell’orario di apertura e senza obbligo di preavviso, nelle sedi delle aziende utilizzatrici.


22. Il Consorzio gestore del marchio può presentare proposte di sanzioni per le violazioni della L.R. 70/94, del presente regolamento d’uso e del manuale “Vetro artistico di Murano”. La Regione del Veneto, qualora sia accertate le violazioni di cui sopra, provvede ad applicare le seguenti sanzioni: censura: nel caso di violazioni di lieve entità, che rivelino buona fede da parte dell’utilizzatore e che non comportino gravi danni all’immagine del marchio stesso; diffida: nel caso di violazioni più gravi, in cui non sia accertata la buona fede da parte dell’utilizzatore e creino un concreto pericolo all’immagine del marchio stesso; revoca: in caso di gravissime violazioni alla L.R. 70/94, al regolamento d’uso o al manuale “Vetro artistico di Murano”, che rechino danno all’immagine del marchio stesso, nonché nel caso di reiterate minori violazioni che denotino il perdurare di comportamenti scorretti.


23. I provvedimenti di cui sopra dovranno essere comunicati all’azienda a mezzo di lettera raccomandata a/r con le relative motivazioni.


24. Ciascuna azienda concessionaria del Marchio si impegna a segnalare senza ritardo alla Regione del Veneto ed al Consorzio gestore del marchio, ogni fatto, circostanza o comportamento doloso o colposo di cui fossero a conoscenza, lesivi dell’immagine del Marchio stesso, o comunque contrari alle norme del regolamento d’uso.


25. La Giunta regionale può predisporre modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento. Ciascuna modifica ha efficacia al momento in cui di essa viene data comunicazione alle aziende utilizzatrici.


26 La concessione d’uso del Marchio alle imprese è di durata triennale, salvo rinnovo dello stesso da parte della Giunta regionale.